|
IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA IDROELETTRICA SU ACQUEDOTTO ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI Intervento di Paolo Accoto, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Montagna in Valtellina
19/02/2006
L’Amministrazione Comunale di Montagna in Valtellina è impegnata con forza nella valutazione della possibilità di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica a vantaggio della collettività e nel pieno e totale rispetto dell’ambiente. In particolare siamo favorevoli (progetti inseriti nel piano triennale opere pubbliche) alla realizzazione di un impianto idroelettrico sulla rete acquedottistica comunale ad alla realizzazione di impianti fotovoltaici su alcuni edifici pubblici (Scuole e Municipio). Le CENTRALINE IDROELETTRICHE SU ACQUEDOTTI hanno impatto ambientaleminimo, sfruttano acqua già utilizzataper altri scopi (energia ecologica), consentono, in parallelo alla loro realizzazione,l’eventuale potenziamento dellereti esistenti e garantiscono un rapido ammortamento del loro costo con conseguente introito per le casse comunali in una fase di drastica riduzione dei trasferimenti statali. Lo studio di fattibilità commissionato dall’Amministrazione sulla rete comunale ha dato esiti incoraggianti; con le portate attuali di concessione e grazie ai “Certificati Verdi” (titoli emessi dal GRTN, della durata di 8 anni, che attestano la produzione di energia da fonti rinnovabili - attualmente il prezzo del kWh è pari a 0,1829 €/kWh per i primi 8 anni e a 0,0796 €/kWh per i successivi) si avrebbe un utile di esercizio di circa € 76.000 per i primi 8 anni e di circa € 82.000 per i successivi. Con il futuro potenziamento delle sorgenti in quota, finalizzato all’aumento della disponibilità idrica per il territorio comunale (progetto finanziato dalla CM Sondrio con fondi in parte propri ed in parte a valere sulla L.R. 10/98) si otterrebbero utili annui superiori ad € 100.000. Gli introiti derivanti da tale attività, oltre a fornire un considerevole aiuto economico all’Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche, saranno poi, in quota parte, reinvestiti in opere di tutela e salvaguardia del territorio montano. Per quanto riguarda i PANNELLI FOTOVOLTAICI, con la pubblicazione del DM 28 luglio 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, il Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, ha definito gli incentivi concessi con il cosiddetto “conto energia” (e non in conto capitale), che arriveranno cioè con l’energia prodotta, il cui surplus potrà essere venduto alla rete elettrica a tariffe incentivanti. Questa è una delle novità del decreto del 28 luglio che prevede incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1.000 kW di potenza. L’incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaico sarà erogata per 20 anni per impianti la cui domanda sia stata inoltrata da persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici. Le tariffe per kWh sono definite in base alla taglia dell’impianto; per gli impianti la cui domanda perverrà dal 2007 la tariffa decrescerà del 2%. Il decreto non considera nessun incentivo specifico per l’integrazione dell’impianto fotovoltaico nell’edificio. Gli impianti possono essere installati anche a terra. Le tariffe incentivanti del fotovoltaico per 20 anni (domande 2005-2006), sono le seguenti: • Impianti di potenza da 1 a 20 kW compresi: 0,445 €/kWh; • Impianti di potenza superiori a 20 kW fino ai 50 kW compresi: 0,460 €/kWh; • Impianti di potenza superiori a 50 kW fino a 1.000 kW: 0,490 €/kWh Un aspetto nuovo del decreto è nell’articolo 6, comma 6, che spiega come l’aggiornamento delle tariffe incentivanti venga effettuato a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione (dato ISTAT) riferito ai dodici mesi precedenti. Gli impianti che avranno diritto all’incentivazione saranno solo quelli entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005 e la cui domanda sarà presentata a un Soggetto Attuatore (Il 14 settembre 2005 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la Delibera n. 188, “Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005”, ha individuato nella società “Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.” (GRTN) il “soggetto attuatore” del nuovo programma di incentivazione in conto energia della produzione di elettricità fotovoltaica, stabilendo altresì le modalità e le condizioni di erogazione delle “tariffe incentivanti”, nonché le modalità di presentazione delle domande e le necessarie verifiche.). Il decreto prevede anche specifiche condizioni per la cumulabilità del conto energia con altri incentivi (art.10); in particolare, le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% se il soggetto che realizza l’impianto beneficia della detrazione fiscale (36% - in vigore sicuramente fino al 31/12/2005, ma che non sappiamo se verrà reiterata dalla prossima finanziaria); tali tariffe non verranno erogate se gli impianti hanno ricevuto incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento o se usufruiscono dei certificati verdi. Va detto che il conto energia italiano è una sorta di “sistema di incentivazione misto o ibrido”. Infatti, l’energia elettrica dall’impianto fotovoltaico potrà essere autoconsumata o immessa nella rete locale (quando la produzione eccede il consumo delle proprie utenze) e conteggiata da un ulteriore apposito contatore. Il provvedimento distingue innanzitutto tre tipologie di impianti fotovoltaici a seconda della potenza prodotta. • Caso di impianti sotto i 20 kW di potenza: alla tariffa incentivante sarà possibile sommare il risparmio dell’elettricità fotovoltaica utilizzata dall’utenza e/o ceduta alla rete elettrica locale, che sarà scontata dalle bollette successive. Vale quindi quanto stabilisce la delibera 224 del 2000 dell’Autorità che disciplina le condizioni di scambio sul posto dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kW (il prezzo di scambio è in base al contratto di fornitura dell’elettricità, in media intorno a 0,15 €/kWh). • Caso di impianti al di sopra dei 20 kW di potenza e fino ai 50 kW compresi: si potrà sommare alla tariffa incentivante il risparmio consentito dall’autoconsumo dell’elettricità fotovoltaica e il ricavato derivante dalla vendita delle eccedenze alla rete locale; quest’ultimo è definito dall’Autorità con la delibera n. 34 del 2005, in cui vengono definiti i prezzi dell’energia ceduta alla rete: 0,095 (fino a 500 mila kWh/anno), 0,080 (da 500 mila a 1 milione di kWh/anno) e 0,070 (da 1 milione a 2 milioni di kWh/anno). • Per gli impianti con potenza superiore ai 50 kW è previsto invece un meccanismo di gara della tariffa. Mentre per le altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l’elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di presentazione della domanda, nel caso degli impianti sopra i 50 kWp la graduatoria è in base al valore della tariffa incentivante richiesta: la priorità è data a quelle domande con il valore più basso di tariffa richiesta. Inoltre, per gli impianti con taglia da 50 a 1.000 kW il soggetto responsabile dell’impianto deve costituire una cauzione (pari a 1.500 € per kWp da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell’impianto nei termini previsti dal decreto. Quest’ultima disposizione rischia di rendere fattibili tali progetti solo per i grandi gruppi industriali. Le domande per tutte le tipologie di impianti dovranno essere inoltrate trimestralmente al Soggetto Attuatore entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Le tariffe incentivanti saranno riconosciute fino a quando la potenza cumulativa di tutti gli impianti che le ottengono raggiungerà la quota di 100 MW: 60 MW per gli impianti fino a 50 kWp e 40 MW per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp. I costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche di tutti i consumatori (componente tariffaria A3), che comunque non dovrebbe superare la cifra di 0,0014 € (poco meno di 3 lire) per ogni kWh. Il decreto stabilisce anche che l’obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare sia al 2015 pari a 300 MW ESEMPIO DI CALCOLO SEMPLIFICATO DI COSTO E TEMPO DI RIENTRO ECONOMICO CON IL CONTO ENERGIA IPOTESI: IMPIANTO FV RESIDENZIALE IN ITALIA SETTENTRIONALE DA 3 KWP (24 M2 CIRCA DI SUPERFICIE) • Esempio di consumo del proprietario dell’impianto: 3.500 kWh/anno. • Costo chiavi in mano (stima): 21.000 € + IVA 10% = 23.100 €. • Produzione in Italia Settentrionale (3 kWp) = 3.300 kWh all’anno (radiazione media per Nord Italia pari a circa 1.300 kWh/m2anno). • Guadagno dalla vendita del kWh FV = 3.300 x 0,445 € = 1.468 € all’anno. • Risparmio sul costo evitato dell’energia consumata (= kWh prodotti con il FV - in questo caso si pagheranno alla società elettrica effettivamente solo 200 kWh) = 3.300 x 0,16 € (costo medio dell’elettricità per le famiglie) = 528 € all’anno. • Vantaggio economico totale annuale = 1.468 + 528 = 1.996 € all’anno. • Tempo di ritorno dell’impianto = 23.100/1.996 = ~ 11,5 anni. • Dopo questo periodo si rientra dell’investimento ed il vantaggio economico si traduce in utile. FASE ATTUATIVA DEL DECRETO 28/07/05 Come detto in precedenza, il 14 settembre 2005 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha individuato nella società “Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.” (GRTN) il “soggetto attuatore” del nuovo programma di incentivazione in conto energia della produzione di elettricità fotovoltaica, stabilendo altresì le modalità e le condizioni di erogazione delle “tariffe incentivanti”, nonché le modalità di presentazione delle domande e le necessarie verifiche. I soggetti interessati dovranno inviare al GRTN le domande per l’ammissione agli incentivi secondo lo schema di domanda che è stato predisposto dall’Autorità (si veda allegato A della delibera 188/05). Il GRTN, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, redige: • l’elenco delle domande relative agli impianti di potenza nominale fino a 50 kW aventi diritto alla “tariffa incentivante”, ordinandole sulla base della data di ricevimento della domanda, fino al limite massimo di potenza nominale cumulata pari a 60 MW; • la graduatoria delle domande relative agli impianti di potenza nominale superiore a50 kW e inferiore a 1000 kW, ordinandole sulla base del valore della “tariffa incentivante” richiesta, dando priorità alle domande con più basso valore della tariffa incentivante richiesta, fino al limite massimo di potenza nominale cumulata pari a 40 MW. Le “tariffe incentivanti” sono incentivi aggiuntivi rispetto ai prezzi di cessione previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e della deliberazione dell’Autorità n. 34/05. Il GRTN eroga le “tariffe incentivanti” in conto energia per gli impianti aventi diritto, previa comunicazione della quantità mensile di energia elettrica prodotta e ha anche il compito di effettuare verifiche sia all’atto della presentazione della domanda che durante la realizzazione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico, per garantire il rispetto delle condizioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005. La prima scadenza entro cui è possibile inoltrare al GRTN le domande di ammissione alle “tariffe incentivanti” è il 30 settembre 2005 e, successivamente, ogni tre mesi. Paolo ACCOTO
|
|