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Il testo dell'Ordine del Giorno
così come emendato dalle minoranze (Retici, Ulivo e un consigliere di maggioranza) e non accolto

11/06/2007

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO che:
• recentemente la Regione Lombardia ha istituito una commissione speciale, con il compito di rielaborare il testo del nuovo statuto regionale, della nuova legge elettorale e del regolamento interno del consiglio;
• in data 19 gennaio 2007 è stato approvato dal consiglio dei ministri il disegno di legge per la delega al governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, per l’istituzione delle città metropolitane e per l’ordinamento di Roma capitale della Repubblica
– Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 118,commi primo e secondo della Costituzione e delega al governo per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• da più parti e su vari articoli apparsi sulla stampa risulta che il governo sta lavorando, per giungere alla predisposizione di un nuovo codice delle autonomie locali, che superi il vigente testo unico degli enti locali D.lgs 267/00;
• sia l’emanando codice delle autonomie locali sia l’adeguamento dello statuto della Regione Lombardia alle disposizioni del titolo V, parte II, della Costituzione italiana, offrono un’opportunità straordinaria per la nostra provincia, in quanto entrambi gli strumenti normativi ridisegneranno ruoli, funzioni e peculiarità del sistema delle autonomie locali;
• all’interno di questa nuova configurazione istituzionale dello Stato italiano, sarà alquanto importante tutelare le esigenze e le specifiche peculiarità delle province montane quali la nostra;
CONSIDERATO che:
• l’articolo 1, commi 2 e 3, dello statuto vigente della Provincia di Sondrio, ultimamente modificato, con deliberazione di consiglio provinciale n. 22 dell’8 aprile 2002, prevede che: “2. La Provincia di Sondrio, la cui autonomia ha fondamento nella sua adeguatezza alla realtà locale e nella specificità della sua condizione geografica e della sua storia, informa la sua azione al principio di sussidiarietà adoperandosi per la sua attuazione sia nei confronti dello Stato e della Regione Lombardia, sia nei rapporti con la popolazione e con gli altri enti pubblici locali. 3. Lo svolgimento del rapporto con lo Stato e con la Regione Lombardia, mirante, in conformità con il principio di sussidiarietà, alla creazione di un ordinamento speciale della Provincia nell’ambito della Regione Lombardia, ha ragione e criterio di riferimento nella particolarità della posizione geografica e nel carattere interamente montano del suo territorio, nonché nella esigenza di sviluppo della Provincia.”;
• in data 11 aprile 2005, a Belluno, le Province di Sondrio, di Belluno e di Verbano Cusio – Ossola, riprendendo la precedente intesa tra loro sottoscritta a Sondrio, in data 25 novembre 2002, hanno convenuto di chiedere al governo italiano che i rispettivi territori fossero inclusi, non solo nella lista nazionale quali “regioni” rientranti nel nuovo obiettivo “Competitività regionale e occupazione” di cui ai regolamenti attuativi adottati nel luglio 2004 dalla Commissione Europea, ma anche quali zone a svantaggio naturale (aree montane), nonché zone frontaliere situate lungo confini con Stati non U.E.;
• che la suddetta intesa tra le tre Province si concludeva, tra l’altro, con la volontà di intraprendere in comune ogni azione utile al conseguimento dello “status” istituzionale delle rispettive Province corrispondenti alle loro esigenze alle loro specifiche peculiarità;
RILEVATO:
• che l’attuale legge elettorale non garantisce la rappresentanza, in seno al consiglia regionale, di ogni Provincia lombarda, tanto che la Provincia di Sondrio ne è priva;
• che, ove si ritenga che la Provincia di Sondrio — come dichiarato nell’art. 2 del vigente statuto regionale — fa parte della Regione Lombardia, è istituzionalmente inammissibile che non le sia assicurata la partecipazione all’attività legislativa regionale - e alla
formazione delle linee generali dell’attività amministrativa;
• che la rappresentanza in Consiglio Regionale deve essere assicurata, prima che con la legge elettorale, con una norma statutaria che assegni a tutte le province, un minimo eguale di rappresentanza;
• che la riforma dello Statuto deve adeguarsi alle profonde innovazioni apportate alla Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 e pertanto deve rimuovere l’impianto fortemente centralista dello Statuto vigente e sostituirvi un ordinamento coerente e in conformità con il testo ora vigente dell’art 118 della Costituzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
CHIEDE
• che la Regione Lombardia provveda a inserire nel nuovo Statuto una norma la quale assicuri al tutte le province della Regione, indipendentemente dall’entità della rispettiva popolazione, un numero minimo eguale di rappresentanti;
• che la Regione_Lombardia provveda a dare attuazione, per la sua parte al testo ora vigente dell’art. 118 della Costituzione con l’osservanza, in particolare, del principio di differenziazione;
• che, quanto alla Provincia di Sondrio, la sua differenziazione, che è particolarmente spiccata proprio nei confronti della Regione Lombardia, abbia esplicito riconoscimento con un’apposita norma statutaria nella quale si stabilisca l’obbligo degli organi regionali di conformarsi a questo principio con l’attribuzione alla Provincia di Sondrio di poteri e strumenti di autogoverno, segnatamente nelle materie di più tipica connotazione locale quali, esempliticativamente, le acque, la sanità, il territorio, l’energia e il turismo.

 
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