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Federazione dell'Ulivo - Lombardia
Statuto della Federazione dell'Ulivo Lombardia

16/05/2005

1. E' costituita in Lombardia la Federazione dell'Ulivo. I Partiti fondatori sono:

Democratici di Sinistra
Democrazia è Libertà - La Margherita
Socialisti Democratici Italiani
Repubblicani Europei.

2. La Federazione dell'Ulivo della Lombardia costituisce l'articolazione territoriale della Federazione dell'Ulivo nazionale e ne condivide il progetto politico. La Federazione lombarda dell'Ulivo intende attingere alla ricchezza delle culture politiche dei soggetti fondatori per dare corpo ad un progetto di governo unitario, riformista, solidale e partecipato, imperniato su un moderno federalismo che muova dalla valorizzazione nazionale delle peculiarità socioeconomiche e culturali della nostra Regione.
La Federazione lombarda dell'Ulivo contribuisce in questo modo a promuovere l'unità di tutto il Centrosinistra che si riconosce nell'Unione.

3. Competenze della Federazione

a.Le forze politiche e le Associazioni che aderiscono alla Federazione conferiscono
agli organismi federali la scelta politico-programmatica sulle seguenti tematiche:
· politiche e riforme istituzionali
· sanità
· infrastrutture e mobilità
· welfare
· ambiente e territorio
· formazione, ricerca e innovazione

b. Le decisioni vengono assunte con una maggioranza dei 2/3 dell'Ufficio di Presidenza o dell'Assemblea. Per l'estensione degli ambiti di competenza della Federazione, nonché per l'ammissione di altri Partiti è necessario il consenso unanime dei Partiti fondatori.

4. I Gruppi consiliari della Federazione individuano responsabilità, servizi e risorse comuni dando vita a Gruppi unitari o a forme di forte coordinamento e integrazione dell'attività politico-istituzionale coinvolgendo anche le forze politiche non rappresentate nei Consigli.

5. Alla Federazione possono aderire Associazioni operanti sul territorio regionale. Al momento della costituzione aderisce la Rete dei Cittadini per l'Ulivo.

6. La gestione della Federazione è affidata ai seguenti organismi:

a. Il Presidente
rappresenta la Federazione, convoca e presiede gli organismi di direzione.
Per l'elezione del Presidente è necessario il voto dei 2/3 dei membri dell'Assemblea regionale.
b. L'Ufficio di Presidenza è composto dai seguenti membri eletti dall'Assemblea:
• il Presidente
• dieci persone di cui otto in rappresentanza dei Partiti sulla base del consenso elettorale e due delle Associazioni
e dai seguenti membri di diritto:
• il candidato alla presidenza della Regione, se espresso dalla Federazione
• i Segretari politici dei Partiti fondatori

L'Ufficio di Presidenza nomina al proprio interno il Coordinatore.
L'Ufficio di Presidenza svolge le seguenti funzioni:

• direzione politica negli ambiti delegati dai Partiti secondo le linee di
indirizzo deliberate dall'Assemblea
• elaborazione dei programmi e definizione delle liste elettorali della
Federazione
• gestione amministrativa
• promozione della costituzione e coordinamento delle Federazioni provinciali e territoriali dell'Ulivo
• rapporti con l'Unione

c. L'Assemblea regionale
composta dai membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza e da 80 persone, delle quali l'85% è espresso dai Partiti fondatori sulla base del consenso elettorale, e il 15% dalle Associazioni aderenti d'intesa tra loro. Nell'Assemblea dovranno trovare adeguata rappresentanza gli eletti e le elette nelle Istituzioni, e i diversi territori della Regione.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

• elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza
• definizione delle linee di indirizzo politico e programmatico
• approvazione dei programmi elettorali e delle liste su proposta dell'Ufficio di presidenza
• approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
• accoglimento delle domande di adesione di nuove Associazioni e Partiti

d.gli organismi durano in carica per un massimo di tre anni

e. La composizione degli organismi dovrà tenere conto dell'equilibrio della rappresentanza fra i generi, secondo l'indicazione dell'art. 51 della Costituzione sulla parità fra uomini e donne nella sfera pubblica e le norme in materia degli statuti dei Partiti componenti.

7. L'Assemblea regionale provvede ad adottare il regolamento economico-finanziario.

Milano, 2 maggio 2005

 
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